Trib. Siena, 25.6.2012
Ad avviso del Tribunale di Siena, con pronuncia del 25 giugno 2012, la prescrizione legale del previo esperimento della procedura di mediazione non può ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito della domanda di mediazione, a cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore.Pertanto, il comportamento elusivo, tenuto dalla parte nei confronti della prescrizione legale di un presupposto processuale, costituendo norma imperativa,in quanto posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell’interesse pubblico, integra – secondo l’intendimento del giudice senese – gli estremi della frode alla legge, avendo la parte con tale condotta perseguito in via di fatto un risultato vietato dalla legge con norma imperativa.Con questa motivazione, dopo aver comminato la sanzione pecuniaria prevista all’art. 8, comma 5, ultimo periodo, D. Lgs. 28/2010, il giudice ha emesso sentenza di rito per mancato assolvimento di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010”
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